Art. 3.
(Interventi per l'aeroporto di Oristano).

      1. L'aeroporto di Oristano è dichiarato aeroporto di interesse nazionale. La regione Sardegna, in accordo con il comune di Oristano, su proposta del soggetto gestore, approva un piano di potenziamento e di ampliamento della struttura. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere e costituisce modifica al piano regolatore.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 6